Un trattato contro il traffico degli schiavi

Marx (1862)

 


Trascritto da Roberto Saranga, Ottobre 2000


 

Londra, 18 maggio 1862

Il trattato per la soppressione della tratta degli schiavi stipulato fra Stati Uniti ed Inghilterra il 7 aprile di quest'anno a Washington ci è ora comunicato in extenso dai giornali americani. I punti essenziali di questo importante documento sono i seguenti: il diritto di perquisizione è reciproco, ma potrà essere esercitato soltanto da quelle navi da guerra, di entrambe le parti, che avranno ricevuto una speciale autorizzazione a farlo da una delle potenze firmatarie. Periodicamente le potenze aderenti al trattato si forniranno vicendevolmente statistiche complete sulle unità delle loro flotte incaricate di sorvegliare il traffico dei negri. Il diritto di perquisizione potrà essere esercitato solo sui mercantili che si troveranno entro un raggio di 200 miglia dalla costa africana e a sud di 32 gradi di latitudine nord, e entro 30 miglia nautiche dalla costa di Cuba. La perquisizione, sia di navi inglesi da parte di incrociatori americani sia di navi americane da parte di incrociatori inglesi, non avrà luogo in quella parte di mare compresa nelle acque territoriali inglesi o americane (cioè entro 3 miglia nautiche dalla costa), né davanti ai porti o alle colonie di potenze straniere.

Tribunali delle prede formati per metà da inglesi e per metà da americani e residenti della Sierra Leone, a Città del Capo e a New York, pronunzieranno le sentenze relative alle navi catturate. In caso di condanna di una nave, la cui ciurma sarà consegnata alle autorità della nazione di cui la nave batteva bandiera, finché questo sarà possibile senza affrontare spese esorbitanti. Non solo la ciurma (compreso il capitano, il secondo ecc.) ma anche i proprietari della nave incorreranno nelle sanzioni penali in vigore nel paese. L'indennizzo dei proprietari dei mercantili assolti dai tribunali misti dovrà essere pagato entro un anno dalla potenza sotto la cui bandiera viaggiava la nave da guerra assalitrice. Si considera motivo legale per la cattura delle navi non solo la presenza di schiavi negri a bordo, ma anche di accorgimenti apportati nella costruzione della nave al fine di facilitare la tratta dei negri, manette, catene e altri strumenti per tenere in custodia i negri e, infine, riserve di provviste che non siano in relazione alle esigenze dell'equipaggio. Una nave sulla quale vengano trovate tali cose sospette dovrà provare la sua innocenza, e anche nel caso di assoluzione non potrà reclamare alcun indennizzo.

I comandanti degli incrociatori che abusino della autorità loro conferita dal trattato dovranno esser puniti dai rispettivi governi. Se il comandante di un incrociatore di una delle potenze firmatarie dovesse avere il sospetto che un mercantile scortato da una o più navi da guerra dell'altra potenza firmataria abbia negri a bordo, o sia implicato nella tratta di schiavi africani, o sia attrezzato per tale commercio, dovrà comunicare i suoi sospetti al comandante della scorta e perquisire in sua compagnia la nave sospetta; se rientrerà nella categoria prevista dal trattato, tale nave dovrà esser portata fino al luogo di residenza di uno dei tribunali misti. I negri trovati a bordo delle navi condannate saranno messi a disposizione del governo di cui batte bandiera la nave che avrà operato la cattura. Essi dovranno essere messi immediatamente in libertà e rimanere liberi sotto la garanzia del governo nel cui territorio si trovano. Il trattato potrà essere denunziato solo dopo dieci anni e resterà in vigore per una anno intero a partire dalla denunzia di una delle parti contraenti.

La tratta dei negri ha ricevuto un colpo mortale da questo trattato anglo-americano -

conseguenza della guerra civile americana. Il trattato acquisterà un'efficacia ancora maggiore con l'approvazione del disegno di legge presentato recentemente dal senatore Sumner, che revoca la legge del 1808 sul traffico dei negri sulle coste degli Stati Uniti. Tale disegno di legge paralizzerà in larga misura il commercio che gli stati che allevano negri (gli stati schiavisti di frontiera) esercitano con gli stati che si servono di mano d'opera negra (gli stati schiavisti propriamente detti).

Die Presse, 22 maggio 1862

 


Ultima modifica 2.10.2000