Dibattiti sulla legge contro i furti di legna

Karl Marx (1842)


Traduzione di Vittorio Piva (†1907) in: Le discussioni del sesto Landtag delle province renane (1842), Roma, L. Mongini editore, 1899.

«Dei due superstiti articoli sulle Discussioni alla sesta Dieta renana (Dibattiti sulla libertà di stampa e sulla pubblicazione delle discussioni alla Dieta e Dibattiti sulla legge contro i furti di legna) esisteva una precedente, sciagurata versione perpetrata da Vittorio Piva (C. Marx: Le discussioni del sesto Landtag delle province renane (1842), Roma, Mongini, 1899, pp. 79), che, rimasta evidentemente invenduta, fu da Ettore Ciccotti inserita con riporto del frontespizio nella sua silloge: Marx-Engels-Lassalle: Opere, Milano, Soc. Ed. «Avanti!», vol. I, 1914» [Luigi Firpo in: Karl Marx, Scritti politici giovanili, Torino, Einaudi, 1950, p. 19]

Trascritto da Leonardo Maria Battisti, dicembre 2017


GAZZETTA RENANA, n. 298 (25 ottobre 1842)

Ci siamo finora occupati di due grandi questioni trattate dal Landtag. Due questioni principali e di Stato; la sua confusione per ciò che riguarda la libertà di stampa e la sua illiberalità in rapporto ai disordini. Scendiamo ora sulla terra piana. Prima di passare alla vera questione del terreno nella sua grandezza effettiva, alla questione della divisione del fondo, diamo al nostro lettore alcuni quadri nei quali in modo vario si rifletteranno lo spirito e vorremmo dire ancora più la natura fisica del Landtag. A dir vero la legge sul furto della legna, come la legge sul delitto di caccia, sul delitto contro le leggi forestali, sul delitto campestre, meriterebbe un esame non solo in relazione al Landtag, ma pure per sé stessa. Ma non ci sta innanzi il progetto di legge. Il nostro materiale si limita ad alcune note motivate dal Landtag e della sua Commissione per la legge, dalla quale figurano soltanto i numeri del paragrafo. Le discussioni stesse del Landtag sono comunicate in modo misero, incoerente, sconnesso, da far sembrare una mistificazione la comunicazione 'stessa. Noi dobbiamo giudicare da quel poco che si ha; il Landtag così, con tranquilla indifferenza, ha reso un servigio rispettoso alla nostra provincia.

Nelle discussioni in parola un fatto caratteristico salta agli occhi. Il Landtag quale modificatore della legge entrò nell'ufficio dello Stato che formula la legge. Sarà del più alto interesse ad esempio sviluppare le qualità legislative del Landtag. Il lettore da tale punto di vista ci perdonerà quindi se chiediamo pazienza e perseveranza, due virtù, che pratichiamo incessantemente nello studio del nostro sterile soggetto. Tra le discussioni del Landtag sulla legge sul furto, prima di tutto poniamo i dibattiti che dimostrano il suo talento nel legiferare.

Subito, in principio di discussione, un deputato s'oppose alla denominazione della legge che allarga la categoria «furto», al semplice delitto forestale.

Un deputato della nobiltà rispose; che appunto perché non si riteneva per furto il delitto forestale questo avveniva di frequente: «Secondo tale analogia avrebbe dovuto concludere: «poiché uno strappo di orecchie non si ritiene per un colpo mortale, perciò gli strappi d'orecchie sono frequenti. Si decreti quindi che uno strappo d'orecchie è un colpo mortale».

Un altro deputato della nobiltà trova «ancora pericoloso non dire la parola «furto» poiché la gente che venga a conoscere la discussione su questa parola, facilmente potrebbe credere che il furto della legna anche dal Landtag non venga ritenuto per tale». Il Landtag deve decidere se un delitto forestale deve ritenersi quale furto, ma se il Landtag non dichiarasse quale furto un delitto forestale, la gente potrebbe credere che esso non ritenga questo per un furto. È meglio d'ogni cosa finirla con questa capziosa controversia. Si tratta di un eufemismo e un eufemismo si deve evitare. Il proprietario di foreste non lascia parlare il legislatore; le pareti possono avere orecchie.

Lo stesso deputato va più innanzi. Egli riguarda questo completo esame sulla espressione «furto» quale «una scrupolosa funzione della adunanza plenaria per i miglioramenti alla redazione della legge.

Con tali chiare dichiarazioni il Landtag votò il titolo della legge.

Dal punto di vista raccomandato, che per trascuranza di redazione confonde un cittadino con un ladro e che respinge tutta l'opposizione come un purismo grammaticale, si capisce da sé che anche il rubare trucioli di legna od il raccogliere legna secca viene posto sotto la rubrica «furto» e quindi verrà punito come il furto di legna verde.

Il citato deputato a dir vero notò: «Si potrebbe crescere la pena fino a una troppo lunga prigionia; potrebbe avvenire che molti i quali sono ancora sulla buona strada, fossero spinti direttamente in quella del delitto: ciò avverrebbe, poiché in carcere converrebbero ladri abituali». Egli quindi ritenne che il raccogliere od il rubare pezzi di legna secca sia punito con semplici misure di polizia. Ma un altro deputato lo confutò con citazioni profonde: «che nelle foreste del suo paese di sovente giovani alberi vengono tagliati e con ciò si guastano; più tardi vengono raccolti come pezzi di legna».

È impossibile che si possa lasciar cadere in modo più elegante e nel tempo stesso più semplice il diritto degli uomini innanzi al diritto dei giovani alberi. Da una parte, secondo coloro che accettano il paragrafo, una massa di uomini, senza sentimenti iniqui, viene falciata dal verde albero della moralità e cacciata nell'inferno del misfatto, della miseria, dell'infamia: dall'altra parte, secondo coloro che rigettano il paragrafo, v'è la possibilità dell'oltraggio ad alcuni giovani alberi e l'immediata necessità della citazione! Gl'idoli di legno vincono, le vittime umane cadono!

La giustizia criminale comprende sotto il furto di legna solo il rubare legna tagliata, il raccogliere furtivamente. Sì, il nostro Landtag non lo crederà. «Se qualcuno però prende di pieno giorno frutti mangiabili, e coll'asportarli quindi produce grave danno, egli è secondo la qualità delle persone e delle cose, civilmente (dunque non penalmente) punito»: davanti all'accusa di umanità esagerata, la giustizia criminale del secolo XVI ci invita ad assumerne la protezione contro un Landtag del XIX secolo, e noi questo invito seguiamo.

Raccoglier legna e il premeditato furto di legna! Ad ambedue le azioni è comune una definizione; quindi nell'un caso e nell'altro si tratta di furto. In ciò si riassume la logica limpida che diede la legge.

Ma facciamo innanzi tutto attenzione alla differenza; e, se si conviene che il fatto si deve distinguere secondo la sua essenza, si dovrà affermare di conseguenza che la legge deve essere formata a seconda di esso fatto.

Per tagliare un albero giovane è necessario usare la forza; questo è un aperto attentato all'albero, attraverso tale attentato viene colpito pure il proprietario dell'albero; il legno abbattuto viene rubato da un terzo; il legno abbattuto è un prodotto della proprietà; in esso, in luogo della connessione naturale, v'è quella del lavoro. Chi adunque ruba legno tagliato, ruba alla proprietà. In altre parole: Io possiedo un albero e ne abbatto una parte in questa v'è incorporato il mio lavoro; dunque chi ruba il legno abbattuto, ruba il mio lavoro, ruba la mia proprietà.

Non così può dirsi dei rami caduti, e chi li raccoglie non offende la proprietà. I rami sono caduti senza alcun sforzo esterno; ossia per la loro caduta non fu necessario alcun lavoro del proprietario, il quale quindi possiede l'albero ma non quanto d'esso è caduto. Il ladro di legna abbattuta emette un vero giudizio contro la proprietà: chi raccoglie all'incontro rami caduti non fa che eseguire una sentenza della natura, la quale sola determinò la caduta dei detti rami.

Il raccogliere legna caduta ed il rubare sono due cose quindi sostanzialmente diverse: l'azione in rapporto all'oggetto non è punto diversa: il sentimento deve essere diverso. E come possiamo noi regolarci se non in rapporto al contenuto, alla forma dell'azione? E nonostante questa sostanziale differenza voi volete chiamare furto i due fatti e come furto condannarli. Sì voi, più rigorosamente che il rubare, condannate il raccogliere pezzi di legna caduta, poiché avete dichiarato ciò un furto e per esso avete stabilita una pena la quale, come 'è notorio, non avete neppur stabilito per lo stesso furto di legna. Voi avreste dovuto chiamarlo assassinio del legname e come tale dovreste punirlo: a dire il vero la legge non è sciolta dall'obbligo pubblico di dire la verità; essa lo ha doppio, essa è il pubblico ed autentico oratore sulla natura giuridica delle cose. La natura giuridica non può prendere norma la legge, la legge deve adattarsi su quella. Ma se la legge chiama furto un'azione che non è nemmeno un delitto forestale, di conseguenza la legge mente ed il povero sarà vittima della bugia legalizzata. «Il y a deux genres de corruption — dice Montesquieu — l'un, lorsque le peuple n'observe point les loix lautre lorsqu'il est corrumpu par les loix: mal incurable parce qu'il est dans le remède même».

Voi non riuscirete a convincere con la forza: per voi v'è un ladro dove un ladro non v'è; così voi otterrete di mutare lo stesso delinquere in un fatto naturale. Voi avete confusi i confini, vai errate se credete di averli confusi solo nel vostro interesse. Il popolo vede la pena, ma non vede il delinquente così non vedrà alcun delinquente ove vedrà la pena. Dunque voi adoperate la categoria «furto» anche dove non deve essere adoperata: voi l'avete anche coonestata dove essa deve venire applicata.

E come si toglie il fatto brutale per cui azioni diverse hanno una definizione comune senza riguardo appunto alla loro diversità? Se ogni offesa alla proprietà privata, senza distinzione alcuna, è furto, non sarebbe per avventura pure un furto la proprietà privata? Non escludo io i terzi in nome della mia proprietà da questa proprietà? Quindi non ledo io questi terzi nel loro diritto di proprietà? Se voi negate la distinzione necessaria tra i diversi modi dello stesso delinquere, voi negate pure il delinquere quale distinzione dal diritto; così voi togliete il diritto stesso, poiché ogni crimine ha una parte comune con il diritto.

Ed è quindi un fatto storico e razionale che la mancanza di distinzione tolga tutto l'effetto della pena; quindi tale mancanza ha tolto la pena quale effetto del diritto.

Ma su che cosa disputiamo noi? Il Landtag, è vero, respinse la distinzione tra il raccogliere legna caduta, il delitto forestale ed il furto di legna. Esso respinse la distinzione tra azione ed azione facendo l'interesse dei contravventori delle leggi forestali non solo, ma pure inoltre — e lo riconobbe — quello dei proprietari di foreste.

Così propose la Giunta: «è giudicata circostanza aggravante il tagliare o recidere legna verde mediante strumenti da taglio, o se, in luogo di essi, è adoperata la sega». Il Landtag approvò tale specificazione. La stessa acutezza di mente che è così scrupolosa nell'interesse dei proprietari di foreste, lo è così poco nell'interesse altrui da non voler distinguere il legno caduto dal legno verde. La specificazione è chiara quale aggravante, mentre è senza significato quale attenuante, quantunque una circostanza aggravante non sia possibile dove le attenuanti sono impossibili.

La stessa logica ritorna ancor più spesso nel seguito delle discussioni.

Al paragrafo 65 un deputato desidera «che pure il valore della legna venga calcolato quale misura per la determinazione della pena», alla quale domanda si oppone il poco pratico relatore.

Lo stesso deputato al paragrafo 66 nota: «sopra tutto nell'intera legge si sente che manca una dichiarazione del valore per la quale la pena venga aumentata o diminuita». L'importanza del valore per la determinazione della pena nelle offese alla proprietà, si dà da sé. Se l'idea del delitto dà la pena, l'importanza dello stesso dà la misura della pena. Il misfatto effettivo, reale è determinato. La pena dovrà pure essere proporzionata al fatto reale, essa dovrà essere determinata per essere equa, secondo i principi del diritto. Il còmpito adunque consiste in ciò: nel determinare la pena a seconda dell'effettiva conseguenza del delitto. Essa deve apparire al delinquente quale il necessario effetto della sola sua azione. I termini della sua pena devono essere i termini del suo atto. Il determinato oggetto che è offeso, è il termine del determinato crimine. La misura adunque dell'oggetto è la misura del misfatto. Questa misura della proprietà è il suo valore. Se la personalità è sempre completa in ogni termine, la proprietà è soltanto esistente in un termine, che non soltanto è definibile ma definitivo, che non soltanto è misurabile ma misurato. Il valore è la forma d'esistenza borghese della proprietà, il termine logico nel quale soltanto essa proprietà raggiunge la capacità di essere socialmente compresa e trasmessa.

Si capisce che tale obiettiva determinazione, data attraverso la natura dell'oggetto stesso, deve dare giustamente una obiettiva determinazione della pena. La legislazione può, qui dove si tratta di contare, soltanto procedere superficialmente, non perdersi in una infinità di determinazioni; così deve almeno essa regolarsi. Non ne deriva che la distinzione venga trascurata, ma ne deriva che essa venga fatta. Ma al Landtag sopratutto non avverrebbe di consacrare i suoi riguardi di nascita a tali piccolezze.

Ma credete voi di dover concludere forse che il Landtag ha completamente escluso il valore per la determinazione della pena? Inconsiderata conclusione mancante di senso pratico!

I proprietari di foreste — noi prenderemo in seguito questo nome più significativo, più ampio — non si fanno restituire dal ladro sempre valore generale: essi forniscono persino il valore di carattere individuale, ed in questa poetica individualità fondano la domanda per il compenso particolare del danno. Noi ora intendiamo pure quello che capisce il relatore mancante, di senso pratico. Il pratico proprietario di foreste ragiona così: Tale determinazione della legge è buona: poiché essa mi è utile ed il mio utile è il buono; tale determinazione di legge è superflua, essa è nociva, essa non è pratica. L'accusato è a me nocivo; così, si capisce da sé, che a me è nocivo tutto ciò che non gli lascia cadere addosso il più grave danno. Questa è saviezza pratica!....

Ma noi uomini non pratici pretendiamo, per la povera gente politicamente e socialmente proletaria, quello che il colto e addottrinato ammaestramento dei cosidetti storici ha trovato come la vera pietra della sapienza, ossia noi pretendiamo di mutare ogni impura pretenzione nel puro oro del diritto. Noi rivendichiamo il diritto consuetudinario della povertà. A dir vero, questo non è un diritto consuetudinario locale; esso è il diritto consuetudinario della povertà di tutti i paesi. Noi andiamo più innanzi ancora ed affermiamo che il diritto consuetudinario di sua natura può essere soltanto secondo il diritto di questi proletari, di questa massa rudimentale.

Sotto la così detta consuetudine del privilegio si comprendono le usanze contro il diritto.

La data del loro sorgere cade nel periodo nel quale la storia della umanità forma una parte della storia naturale, e, verificandosi la leggenda egiziana, tutti gli dèi prendono la figura di bestie. L'umanità sembra spezzata in determinate razze d'animali, la cui unione non è l'uguaglianza ma la disuguaglianza che è fissata dalle leggi. La condizione del mondo allo stato di servitù domanda i diritti della servitù; quindi mentre il diritto umano rappresenta l'esistere della libertà; questo diritto delle bestie rappresenza l'esistere della servitù.

Il feudalismo nel suo più ampio senso è lo spirito dell'impero delle bestie, il mondo dell'umanità differenziata, la cui disuguaglianza non è altro che la rifrazione a colori dell'uguaglianza. Nei paesi dello schietto feudalismo, nei paesi a caste nei quali l'umanità è arretrata nel vero significato della parola, l'adorazione delle bestie, la religione per esse nella forma più primitiva, hanno valore per l'uomo al più alto grado; per quello che è la loro vera essenza. La sola eguaglianza che nella vita reale mette innanzi delle bestie è una eguaglianza bestiale con altre bestie della determinata specie — eguaglianza della determinata specie con sé stessa, ma non eguaglianza con il genere.

La specie delle bestie stesse appare soltanto nell'atteggiamento ostile delle diverse specie di bestie le quali fanno valere le loro particolarità distruttive le une contro le altre.

Nello stomaco degli animali di rapina la natura ha preparato i campi di battaglia per l'unione delle diverse specie di animali, l'organo della connessione di questi, quello della loro interna fusione. Così nel feudalismo una razza rode l'altra giù giù fino al polipo che mangia polvere e fornisce alle razze superiori i frutti della terra; poiché se nel regno naturale degli animali i pecchioni sono uccisi dalle operaie, nel regno intellettuale le operaie sono uccise dai pecchioni e dal lavoro. Se i privilegiati si appellano per il loro diritto legislativo al loro diritto consuetudinario, esse domandano invece del contenuto umano, la figura animalesca che è diventata una pura maschera animale senza realtà.

GAZZETTA RENANA, n. 300 (27 ottobre 1842)

Gli esistenti diritti consuetudinari resistono pel loro contenuto contro la forma delle leggi generali. Non possono essere plasmati in leggi perché sono formazioni della mancanza di leggi. Mentre questi diritti consuetudinari resistono per il loro contenuto alla forma della legge, la generalità e la necessità provano appunto perciò che queste abitudini contrarie, alla legge non si devono far valere contro di essa, ma si devono abolire e secondo la occasione anche punire, perché nessuno cessa di operare contro il diritto per il solo fallo che questo modo d'agire è nella sua abitudine, come un figlio ladro di un ladro non si scusa con la idiosincrasia della sua famiglia. Se un uomo agisce intenzionalmente contro il diritto, si punisca la sua intenzione, se fuori dell'abitudine, o si punisca la sua intenzione quale una cattiva abitudine.

Il logico diritto consuetudinario è nel tempo delle leggi generali non altro che l'abitudine del diritto legale, giacché il diritto non ha cessato di essere abitudine, perché s'è costituito quale legge, ma esso ha casato di essere abitudine soltanto. Tuttociò che è legale diventa consuetudinario. Il diritto non dipende più dal caso, dal fatto che cioè la consuetudine sia o no ragionevole, ma la consuetudine diventa ragionevole, perché il diritto è diventato legale, perché la consuetudine è divenuta consuetudine di Stato.

Il diritto consuetudinario come dominio a parte accanto al diritto legislativo è razionale solo dove il diritto esiste accanto ed all'infuori della legge, dove la consuetudine è un'anticipazione di un diritto legislativo. Di diritto consuetudinario degli stati privilegiati non può perciò parlarsi affatto. Essi hanno nella legge non solo il riconoscimento dei loro giusti diritti, ma spesso anche il riconoscimento delle loro ingiuste prepotenze. Essi non hanno alcun diritto di avvantaggiarsi sulla legge, poiché la legge ha anticipate tutte le possibili conseguenze del loro diritto. La stessa materia che è razionalmente limitata nella legge, trova nella consuetudine un campo per esercitare i capricci e le arroganze delle classi privilegiate, oltre i limiti ragionevoli; così i diritti consuetudinari della povertà sono diritti contro le abitudini del diritto politico.

Il loro contenuto resiste non contro la forma della legge, ma molto più contro la mancanza di forma. La forma della legge non gli sta di fronte, non l'ha ancora raggiunto. Occorrono poche riflessioni per vedere come unilateralmente le legislazioni civilizzate hanno trattato e dovevano trattare i diritti consuetudinari della povertà, come ricca sorgente dei quali si possono considerare i diversi diritti germanici. Le legislazioni liberali si sono limitate in riguardo al diritto privato, di formulare e di generalizzare i diritti che trovarono. Dove non trovarono alcun diritto non ne diedero alcuno.

Abolirono le usanze particolari, ma dimenticarono poi, che, se la mancanza di ragioni apparve nella forma di presunzioni arbitrarie, il diritto dei senza-stato apparve nella forma di casuali concessioni. Il loro procedere era giusto verso coloro che avevano usanze senza diritto. Come essi cambiarono pretese legislative le arbitrarie presunzioni per quanto in esse si trovava un contenuto razionale di diritto, cosi avrebbero dovuto mutare le concessioni casuali in favore della classe povera, in obbligatorie. Possiamo rendere ciò chiaro con un esempio: quello dei chiostri. Si sono soppressi i conventi, si è secolarizzata la loro proprietà, e si è fatto bene. Non si sono però sostituiti in alcun modo gli aiuti accidentali che i poveri trovavano nei chiostri con altre fonti positive di possesso. Mentre si rendevano private le proprietà dei chiostri, non si sono indennizzati i poveri che vivevano dei conventi. Si è imposto loro una nuova restrizione e si sono privati di un vecchio diritto. Ciò avvenne sempre quando si mutarono le prerogative in diritti. Questi abusi si trasformano in modo da rendere stabile quello che le classi povere ottenevano solo casualmente, ma invece — e fu un nuovo abuso — si soppressero diritti consuetudinari di esse.

La unilateralità di questa legislazione era necessaria, poiché tutti i diritti consuetudinari dei poveri si basavano su ciò, che certe proprietà portavano un certo carattere oscillante, che le designavano non decisamente quali proprietà private, ma nemmeno decisamente come comuni, un misto di diritto privato e di diritto pubblico, come l'incontriamo in tutte le istituzioni del medioevo.

L'organo con il quale le legislazioni comprendevano tale ambigua figura era l'intelligenza e l'intelligenza non è solo unilaterale, ma è suo proprio oggetto di fare il mondo unilaterale; un lavoro degno d'ammirazione, poiché solo la unilateralità forma e strappa il particolare dalla vischiosa aderenza dell'intero. Il carattere delle cose è un prodotto dell'intelligenza. Ogni cosa deve isolarsi e venir isolata, per esser qualcosa. Mentre l'intelligenza fissa con precisione e materializza l'essenza fluida, produce la molteplicità, poiché il mondo non sarebbe multilaterale senza le sue molte unilateralità. L'intelligenza elevò dunque le ibridi, dubbie, oscillanti formazioni della proprietà, mentre svolse le categorie esistenti del diritto privato astratto, il cui schema si trovò nel diritto romano. Tanto più credette l'intelligenza legislativa delle classi privilegiate d'essere giustificata togliendo le obbligazioni di questa oscillante proprietà verso le classi povere, in quanto tolse ad esse — classi privilegiate — il loro privilegio di stato; dimenticò solo che, anche considerato puramente il fatto di diritto privato, qui giaceva un doppio diritto privato, un diritto privato dei possessori ed un diritto privato dei nullatenenti, astrazion fatta da ciò, che nessuna legislazione sopprime il privilegio di diritto pubblico della proprietà, ma lo spoglia solo del suo carattere particolare e comunica ad esso un carattere civile. Se però ogni figura medioevale del diritto — dunque anche la proprietà — era per ogni rapporto un essere incerto, dualistico e discorde e la ragione fece valere a buon diritto il suo principio dell'unità contro questa contraddizione della determinazione, essa non vide che vi sono oggetti della proprietà che secondo la loro natura non possono mai raggiungere il carattere della proprietà precedentemente determinata, che per la loro essenza elementare e per il loro essere accidentale cadono in potere del diritto di occupazione; dunque cadono in potere del diritto di occupazione della classe che appunto è esclusa dal diritto di occupazione di tutte le altre proprietà, che prende nella società borghese quella posizione che quell'oggetto ha nella natura.

Si troverà che le consuetudini che sono di tutte le classi povere sono da queste riguardate dal loro lato indeciso; si troverà non solo, che questa classe sente l'impulso di un bisogno naturale, ma che appunto sente il bisogno di soddisfare un giusto impulso. Il furto della legna caduta ci serve come di esempio. Essa è così poco organicamente attaccata all'albero vivente come la pelle caduta da un serpente. La natura stessa la rappresenta nei rami e nelle frondi secche, separate dalla vita organica e rotti, in opposizione degli alberi e dei tronchi solidamente abbarbicati ed impiantati, che si assimilano organicamente aria, luce, acqua, terra per la propria figura e per il proprio essere individuale.

La legna morta a terra e gli alberi viventi sono in opposizione come la povertà e la ricchezza. La povertà umana sente questa parentela e fa derivare da questo sentimento di parentela il suo diritto di proprietà, e se essa ammette la ricchezza fisica organica per i proprietari, vuole la povertà fisica per il proprio bisogno e per la propria casa. La povertà in questo riceve le forze elementari di una forza amica che è umana come la umana.

In luogo dell'arbitrio casuale dei privilegiati è subentrato il caso degli elementi, che strappano dalla proprietà privata quello che essa non dà volontariamente. Ma già nella sua operosità la classe povera trova il suo diritto. Nel raccogliere, la classe povera si pone di fronte alla società umana ordinando i prodotti delle forze elementari della natura. Similmente si comporta con i prodotti che crescono allo stato selvaggio e formano un fenomeno interamente fortuito del possesso e che già a cagione della loro mancanza di valore non costituiscono oggetto dell'operosità del loro proprietario; ugual cosa accade con lo spigolare ed altri diritti consuetudinari.

Vive adunque in queste consuetudini delle classi povere un diritto conforme all'istinto; la loro natura è positiva e legittima, e la forma del diritto consuetudinario è qui conforme alla natura, come l'essere delle stesse classi povere è finora una semplice, ma pura consuetudine della società borghese, che non ha trovato per esse ancora un posto adatto nei circoli dello Stato.

Le discussioni esposte offrono subito un esempio del come si trattano questi diritti consuetudinari, un esempio dove è esaurito il metodo e lo spirito di tutta la condotta del Landtag. Un deputato della città si oppose alla decisione, per la quale anche il raccogliere bacche selvatiche è considerato un furto. Parlo in modo particolari dei figli della povera gente, che raccolgono quei frutti e che con ciò ricevono dai loro, genitori una piccola mercede; tale raccolta è da tempo immemorabile permessa dai possessori e ne venne per conseguenza per i poveri un diritto consuetudinario. Questo fatto venne contradetto dalla notizia di un altro deputato, il quale disse che i frutti in parola sono nella sua regione oggetto di commercio e che vengono spediti in botti in Olanda.

Si sono fatti in realtà progressi in un luogo ove da un diritto consuetudinario dei poveri risultò un monopolio, dei ricchi. L'esempio dato ci dice che dal momento che. un bene comune si può monopolizzare, si deve monopolizzarlo. La natura dell'oggetto esige il monopolio, perché lo ha trovato l'interesse della proprietà privata. Il capriccio moderno di alcuni avidi diviene indiscutibile, tostoché essi forniscono l'esempio di un diritto primitivo tolto in un luogo, e subito ne chiedono l'imitazione.

Il saggio legislatore non punisce tal fatto come delitto, ma con ciò esso non cessa di essere delitto, benché si esplichi come una forma di commercio. Non si limita perciò ad impedire che la partecipazione di una classe al possesso di certi prodotti possa venire considerata come appartenente alla sfera del diritto; al contrario eleva la propria classe ad una reale possibilità di diritti. Se lo Stato non è qui sufficientemente umano e ricco, ha almeno il dovere assoluto di non cambiare in delitto ciò che è solo una trasgressione a causa di circostanze primitive. Esso deve con la più grande dolcezza correggere come un disordine sociale, quello che esso solo, col massimo torto, può punire come un delitto antisociale. Lotta contro l'istinto sociale mentre pensa di lottare contro l'istinto antisociale. In una parola: se si sopprimono diritti consuetudinari, si punisca l'esercizio degli stessi non come un delitto, ma bensì come una contravvenzione di polizia. La pena di polizia è l'espediente contro un'azione che qualifica circostanze di un disordine esterno senza ch'esse siano un'offesa al perpetuo ordine del diritto. La pena non deve ispirare orrore. L'oltraggio del delitto non deve cambiarsi nell'oltraggio alla legge; l'azione della Stato è sconfinata se la sfortuna diviene un delitto o un delitto una sfortuna. Molto lontano da quesito punta di vista, il Landtag non osservò le prime regole della legislazione.

L'anima piccola, taccagna, senz'intelletto ed egoistica dell'interesse vede solo un punto, il punto dove esso viene offeso, simile all'uomo rozzo che quasi tiene il passante per la più infame, riprovevole creatura che esista sotto il sole, perché questa creatura gli ha pestato i calli. Converte i suoi calli negli occhi con i quali vede e giudica; fa del punto sul quale il passante lo ha toccato, l'unico punto nel quale l'essenza sua ha contatto con il mondo. Intanto può un uomo bene pestarmi i calli, senza perciò cessare di essere un uomo onesto ed anche distinto. L'interesse privato fa l'ambiente, ove un uomo si oppone ad esso, l'ambiente della vita di quest'uomo, fa la legge come un cacciatore di topi che vuole sterminare gli animali nocivi, perché non essendo naturalista vede nei sorci solo animali nocivi; ma lo Stato deve vedere in un contravventore forestale più di un malfattore contro la legna, più di un nemico della legna.

Non dipende ogni singolo cittadino per mezzo di mille nervi dallo Stato, e deve esso Stato tagliare tutti questi mille nervi per il solo fatto che il singolo cittadino ha spezzato di propria autorità uno di questi nervi? Lo Stato adunque vedrà pure in un contravventore forestale un uomo, un membro vivente nel quale circola il sangue, un soldato, un difensore della patria, un testimonio la cui parola in tribunale sarà degna di fede, un membro del Comune che può coprire le funzioni pubbliche, un padre di famiglia la cui esistenza è sacra; lo Stato vedrà innanzi a tutto un cittadino dello Stato, e questo non escluderà leggermente uno dei suoi membri da tutte queste funzioni, poiché altrimenti amputerebbe se stesso; perché lo Stato si amputa ogni volta che di un cittadino fa un delinquente. Avanti tutto però, il legislatore morale considererà come il lavoro più serio, doloroso, pericoloso quello di confondere un'azione sinora irreprensibile con le azioni delittuose.

L'interesse però è pratico e niente v'è di più pratico al mondo che l'atterrare i proprii nemici: «Chi, odiando una cosa, non l'abbatte volentieri»? — insegna. già Shylok. — Il vero legislatore non deve temere nulla come ingiusto, ma l'interesse legislativo conosce solo il timore davanti alle conseguenze del diritto, il timore davanti agli scellerati contro i quali fa la legge. La crudeltà è il carattere della legge, che è dettata dalla viltà, poiché la viltà può solo essere energica quando è crudele. L'interesse privato però è sempre vile, poiché il cuore, la sua anima è un oggetto esteriore, che può essere sempre strappato e danneggiato; e chi non trema innanzi al pericolo di perdere cuore ed anima? Come potevano gli egoisti legislatori essere umani, se la mancanza di umanità, un'essenza materiale, estranea, è la loro essenza più alta? Quand il a peur, il est terrible, dice il National di Guizot. Questa divisa può scriversi su tutte le legislazioni dell'egoismo; la loro divisa è la viltà.

Quando i samoiedi uccidono un animale assicurano allo stesso, nel modo più serio, prima di togliergli la pelle, che i russi solamente causarono questo male, che un coltello russo è quello che taglia, e che dunque con i russi, solo con i russi, sia da prendersi la vendetta. Si può scambiare la legge in un coltello russo, anche se non si ha la pretesa di essere samoiedi.

Vediamo. Al paragrafo 4 la Commissione propose: «ad una distanza di non oltre 2 miglia, il sorvegliante addetto alle denuncie determina il valore secondo il prezzo locale».

Qui protestò un deputato della città: la proposta di lasciare fissare il prezzo del legno rubato dalla guardia forestale che fa la contravvenzione, sarebbe molto pericolosa. In vero questi ufficiali denunzianti meritano fede; ma solo in relazione al fatto, in nessun modo in relazione al valore. Questo deve venir determinato secondo un tasso proposto dalle autorità locali ed approvato dal Landtag. Proporrà ora a dir vero che il § 14, secondo il quale «il proprietario delle foreste deve ricevere la pena, non sia accettato, ecc.»; se si conservasse il § 14„ sarebbe la determinazione in discussione doppiamente pericolosa. Poiché le guardie forestali al servizio dei proprietari di foreste e da loro pagati dovrebbero bene — ciò è nella natura delle cose: — «stabilire il valore del legno rubato al più alto prezzo possibile». Il Landtag approvò la proposta della Commissione.

Troviamo qui che il sorvegliante della proprietà è del pari parziale autore di giudizi. La determinazione del valore costituisce una parte del giudizio. Il giudizio è dunque già in parte denunciato nel protocollo della denuncia. L'impiegato denunciante, che siede nel collegio dei giudici, è il perito al giudizio del quale il tribunale è legato; la sua funzione esclude quella degli altri giudici. È pazzesco opporsi al procedere inquisitoriale, se vi sono gendarmi e denuncianti patrimoniali che giudicano allo stesso tempo.

A che grado l'impiegato possieda la capacità obbiettiva, astraendo da quest'offesa fondamentale alle nostre istituzioni, di essere ad un tempo tassatore del legno rubato e giudice, si prova da sé, se dell'impiegato consideriamo le qualità.

Come impiegato è il genio protettore del legno personificato. La protezione personale, corporale richiede un rapporto d'amore pieno d'affetto, energico del protettore della foresta col suo protetto, un rapporto nel quale egli cresce a pari con il legno. Per l'impiegato il legno deve essere tutto, deve essere il valore assoluto. Lo stimatore all'incontro si contiene con il legno rubato in iscettica indifferenza, lo misura con occhi acuti, prosaici, pensa, medita e vi dice in quattrini e centesimi quanto valore contiene. Il sorvegliante non può stimare il valore del legno rubato, poiché in ogni protocollo nel quale tassa il valore dell'oggetto rubato, tassa il suo proprio valore, di più il valore della sua attività, e credete voi che non proteggerà il valore del suo oggetto, così bene come la sua sostanza?

L'attività che si trasferisce ad un uomo il cui dovere ufficiale è la brutalità, si contraddice non solo in rapporto all'oggetto della protezione, ma pur anche si contraddice in relazione alle persone. Come sorvegliante del legno, il guardiano della foresta deve proteggere l'interesse del contravventore forestale contro le stravaganti pretese del proprietario privato. Egli deve contemporaneamente operare con il pugno nell'interesse della foresta e con la testa nell'interesse del nemico della foresta. L'interesse personificato del proprietario della foresta deve essere una garanzia contro l'interesse del proprietario stesso.

Il sorvegliante è inoltre denunciante. Il protocollo è una denuncia. Il valore dell'oggetto diviene adunque oggetto della denuncia, perde il suo aspetto giudiziario e la funzione del giudice è profondamente degradata, quando per un momento non si distingue dalle funzioni del denunciante.

Finalmente questo sorvegliante, che né come denunciante né come sorvegliante è adatto all'ufficio di perito, sta al soldo ed al servizio del proprietario della foresta. Con lo stesso diritto si poteva lasciare al proprietario stesso contro giuramento la stima, poiché nei suoi dipendenti egli ha preso solo di fatto la figura di una terza persona.

Invece però di trovare questa posizione del sorvegliante denunciante anche solo pericolosa, il Landtag trova al contrario pericoloso stabilire l'obbligo dell'impiego vitalizio del sorvegliante, ciò che costituirebbe l'ultima apparenza del dominio dello Stato verso il proprietario della foresta. Contro tale parere si eleva l'opposizione più violenta e la tempesta pare venga appena calmata dalle dichiarazioni del relatore «che già i Landtag precedenti avevano sopraseduto alla rinuncia dell'impiego vitalizio; che il governo dello Stato considera l'impiego vitalizio come una protezione per i sudditi».

Il Landtag ha dunque già prima mercanteggiato con il Governo per la rinuncia alla protezione dei sudditi ed il Landtag è stato al mercato. Esaminiamo i motivi tanto generosi quanto irrefragabile che vennero fatti valere contro l'impiego vitalizio.

Un deputato dei Comuni trova che «se si dovesse prestar fede ai sorveglianti con impiego vitalizio, i piccoli proprietari di foreste sarebbero in condizione pericolosa»; un altro conferma su ciò che la protezione deve essere egualmente energica per i piccoli come per i grandi proprietari di foresta. Un membro dello Stato dei principi nota che l'impiego vitalizio presso i privati inopportuno e che in Francia non è affatto necessario per procurare credibilità ai protocolli dei sorveglianti; che però qualcosa deve essere fatto per reprimere l'aumentare dei delitti. Un deputato della città dice: «a tutte le denuncie dovute, fatte e compiute da sorveglianti forestali deve venire attribuita fede. L'impiego vitalizio è per così dire impossibile per parte di molti Comuni ed in particolare per parte di proprietari di piccole parcelle. Per le disposizioni secondo le quali devono aver fede soltanto gli ufficiali forestali impiegati a vita, questi piccoli proprietari di foreste verrebbero sottratti da ogni sorveglianza forestale. In una gran parte della provincia i Comuni ed i privati proprietari avevano trasmessa e dovevano trasmettere la sorveglianza delle loro foreste alle guardie campestri perché la loro proprietà forestale non era grande a sufficienza per impiegare speciali sorveglianti forestali. Sarebbe una cosa singolare che le guardie campestri, le quali ànno anche giurato come guardie forestali, non godessero piena fiducia nel caso di una loro constatazione di un furto di legna, mentre la godono se esse denunciano la scoperta di ladri forestali».

GAZZETTA RENANA, n. 303 (30 ottobre 1842)

Dunque città, contado e principi hanno parlato. Invece di pareggiare le differenze tra il diritto dei ladri forestali e le pretese dei proprietari di foreste, tali differenze non vengono trovate sufficientemente grandi. Non si cerca la protezione del proprietario di foreste e del ladro forestale, si cerca di porre invece ad uno stesso livello la protezione dei grandi e dei piccoli proprietari forestali. Qui deve essere l'eguaglianza di protezione, mentre invece v'è disuguaglianza. Perché il piccolo proprietario di foreste ottiene la stessa protezione del grande? Perché sono entrambi proprietari di foreste. Non sono entrambi, il proprietario di foreste ed il ladro forestale, cittadini? Se il piccolo ed il grande proprietario di foreste hanno lo stesso diritto alla protezione dello Stato, non lo hanno a maggior ragione un piccolo ed un grande cittadino?

Se il membro dello Stato principesco si riferisce alla Francia — l'interesse non riconosce antipatie politiche — egli dimentica di aggiungere che in Francia il sorvegliante denuncia il fatto, non il valore. Del pari dimentica l'onorevole oratore della città che la guardia campestre è qui inammissibile, perché si tratta non solo di constatare un furto di legname, ma per di più di stimare il valore del legno.

A che cosa si limitò la sostanza dell'intero ragionamento che abbiamo udito? Il piccolo proprietario di foreste non ha i mezzi per pagare per tutta la vita un sorvegliante. Che segue da questo ragionamento? Che il piccolo proprietario non è chiamato a ciò. Che conclude il piccolo proprietario? Che è chiamato ad impiegare un sorvegliante che tassi nella denuncia. La sua mancanza di mezzi gli vale come titolo ad un privilegio. Il piccolo proprietario di foreste non ha neppure i mezzi per mantenere un collegio di giudici indipendenti. Dunque si tolga Stato e querelato ad un collegio di giudici indipendenti e si lasci sedere a giudice il servo di casa del piccolo proprietario, o, se questi non ha servo di casa, la sua serva, o, se non ha serva, lo stesso proprietario. Non ha il querelato diritto che l'azione giudiziale dipenda, come quella esecutiva, dallo Stato? Perché, se così non avviene, non regolare anche il tribunale a seconda dei mezzi dei piccoli proprietari?

Possono venir allentati i rapporti dello Stato e del querelato dalla povera economia del privato, del proprietario di foreste? Lo Stato ha un diritto contro il querelato, perché si mette contro questo individuo come Stato. Direttamente segue per lo Stato il dovere di atteggiarsi contro il delinquente come Stato e nella maniera dello Stato. Lo Stato ha non solo il mezzo di agire in un modo commisurato al suo intelletto, alla sua generalità e dignità come al diritto alla vita, alla proprietà del cittadino incriminato: è suo dovere incondizionato di avere questi mezzi ed applicarli. Dal proprietario della foresta, la cui foresta non è lo Stato e la cui anima non è dello Stato, nessuno otterrà ciò. Che se ne inferisce? Che perché il privato non ha i mezzi di innalzarsi al punto di vista dello Stato, lo Stato ha il dovere di scendere ai mezzi contrari alla ragione ed al diritto del privato proprietario. Questa presunzione dell'interesse, la cui misera anima non è mai illuminata o mossa da un pensiero di Stato, è una seria e fondamentale lezione per lo Stato. Se lo Stato, anche solo in un punto, si abbassa tanto da operare invece che nella sua propria maniera in quella della proprietà privata, ne segue direttamente che deve acconciarsi nella forma ai mezzi ed ai limiti di detta proprietà.

L'interesse privato è furbo a sufficienza per arrivare a tale conseguenza che consiste nel fare della sua figura più limitata e misera, il limite e la regola dell'azione dello Stato: e pure, astraendo da ciò, ossia dal completo abbassamento dello Stato, inversamente ne segue che i mezzi più contrari alla ragione ed al diritto vengono posti in azione contro il querelato, poiché i più alti riguardi all'interesse della limitata proprietà privata urtano necessariamente in una smisurata mancanza di riguardo contro l'interesse del querelato. Se qui si manifesta chiaro che l'interesse privato vuole e deve degradare lo Stato ai mezzi dell'interesse privato, come potrebbe non seguirne che una rappresentanza dei privati interessi degli Stati, non voglia e deva degradare lo Stato ai fini dell'interesse privato? Ogni Stato moderno corrisponde così poco ai pensieri dell'interesse privato, che al primo tentativo della forza legislativa di quello, questo dovrà esclamare: «Le tue vie, non sono le mie, i tuoi non sono i miei pensieri». Come si possa interamente difendere un impiego temporaneo del sorvegliante forestale, non possiamo provarlo in modo più evidente che con un motivo, che non ci è possibile di dire sfuggito, perché letto, contro l'impiego vitalizio.

«I sorveglianti forestali pei Comuni non stanno e non possono stare sotto un rigido controllo come gli ufficiali dello Stato. Ogni spinta al pieno adempimento del loro dovere è paralizzato dall'impiego vitalizio. Se il sorvegliante forestale adempie anche solo per metà il suo dovere e si guarda acciocché nessuna mancanza gli sia addebitata, troverà egli sempre tante intercessioni che la proposta del suo licenziamento, secondo il § 56, sarà vana. Gli interessati non oseranno nemmeno sotto tali circostanze porre la questione».

Rammentiamo che si è decretata piena fiducia ai sorveglianti, quando si trattava di lasciar loro fissare la tassa. Ricordiamo che il § 54 fu un voto di fiducia per i sorveglianti. Per la prima volta impariamo che il sorvegliante-denunciante ha bisogno di un controllo e di uno stretto controllo. Per la prima volta appare non sola come un uomo, ma come un cavallo al quale solamente sproni e pane sono eccitamenti per la sua coscienza, ed i suoi muscoli del dovere vengono non solo rallentati, ma completamente paralizzati da un impiegato vitalizia. Si vede: l'egoismo possiede due pesi e due misure con le quali pesa e misura gli uomini: due modi di considerare il mondo, due sorta di occhiali dei quali uno colera in nero e l'altro a vari colori. Dove è necessaria fare uomini suoi strumenti e dar colori a mezzi ambigui, l'egoismo pone gli occhiali variopinti che gli mostrano i suoi strumenti ed i suoi mezzi in gloria fantastica; l'egoismo folleggia nel non pratico amichevole entusiasmo di un'anima tenera e piena di fiducia. Ogni piega della sua faccia è bonomia sorridente. Stringe la mano ai suoi avversari, ma la stringe senza fede.

Se però l'egoismo vuole esaminare il proprio vantaggio, dietro la coulisse, dove spariscono le illusioni del palcoscenico, che consistono nella servilità dello strumento e del mezzo, esso, come un rigoroso conoscitore di uomini, si mette guardingo e diffidente gli occhiali neri astuti, gli occhiali della pratica. Come un esercitato sensale di cavalli, dopo avere lanciato su di essi uno sguardo superficiale, pronuncia con indifferenza un «niente», così esso egoismo ispeziona superficialmente gli uomini, che gli sembrano piccoli, miseri e sporchi come l'egoismo stesso.

Non vogliamo disputare con la percezione che del mondo ha l'egoismo, vogliamo però costringerlo ad essere conseguente.

Se il sorvegliante che denuncia è l'uomo da voi descritto, un uomo al quale l'impiego vitalizio lungi dal dare un sentimento di indipendenza, di sicurezza e di dignità nell'adempimento del suo dovere, toglie invece sprone per l'adempimento del dovere stesso, che dobbiamo allora aspettarci per i querelati dall'imparzialità di quest'uomo, se egli è un servo assoluto del vostro arbitrio? Se solo gli sproni spingono quest'uomo al dovere e se voi siete quelli che portano gli sproni, che dobbiamo profetizzare noi per il querelato che non porta affatto sproni? Se anche in tale caso non possiamo esercitare verso quest'uomo il controllo bastantemente severo, come lo possono esercitare lo Stato ed i partiti perseguitati? Non vale molto più per un impiego revocabile quello che l'interesse privato sostiene per l'impiego vitalizio, ossia che «se il sorvegliante compie solo la metà del suo dovere, troverà sempre tanti intercessori che la proposta del suo licenziamento sarà vana?» Non sarete tutti protettori di lui, del suo dovere, perché che egli adempia una metà del suo lavoro, del suo dovere, perché sia la guardia del vostro interesse? La trasformazione della ingenua strabocchevole fiducia nella guardia forestale in bisticciosa e biasimante sfiducia scopre i vostri pensieri. Non all'impiego forestale, ma a voi stessi vi siete regolata la fiducia gigantesca, alla quale lo Stato, come il ladro forestale devono credere come ad un dogma.

Non la posizione ufficiale, non il giuramento, non la coscienza dell'agente forestale devono essere le garanzie del querelato contro di voi, no, ma il vostro retto giudizio, ma la vostra discrezione devono essere le garanzie del querelato contro l'agente forestale.

Il vostro controllo è la sua ultima ed unica garanzia.

Nella nebulosa idea della vostra eccellenza personale, in poetico auto-rapimento, offrite all'interessato la vostra individualità come mezzo di protezione contro la vostra legge. Confesso che io non condivido questa idea romantica dei possessori di foreste. Io non credo molto più che vi debbono essere garanzie di leggi contro persone. E qual fantasia ardita potrà immaginare uomini che nell'elevato lavoro della legislazione, oppressi, non sono capaci di elevarsi dai sentimenti bassamente pratici all'altezza teorica di un punto di vista generale ed obbiettivo; uomini che già innanzi al pensiero di futuri danni fremono e danno di piglio a seggiole e tavole per coprire i loro interessi, come e quale fantasia, ripetiamo, potrà immaginare tali uomini, filosofi innanzi al vero pericolo? Ma nessuno, nemmeno il più eccellente tra i legislatori deve porre la propria persona più in alto della sua legge. Nessuno è autorizzato a decretarsi voti di fiducia, che sono di competenza di terzi. Se però voi ancora chiedeste che si deve darvi particolare fiducia, i seguenti fatti possono ammaestrare:

§ 87. Un deputato della città dichiara che deve opporsi a questa disposizione poiché le determinazioni in essa contenute avrebbero lontanamente indotto, a ricerche infruttuose, le quali però disturberebbero la libertà personale e quella del traffico. Non si deve adunque in precedenza ritenere ognuno per un delinquente e non si deve presumere egualmente una cattiva azione fino a che non si ha prova che una tale azione non sia commessa; il § deve essere cancellato.

La parte vessatoria dello stesso paragrafo è: «Siccome ognuno deve provare da dove gli è venuta la legna»; per conseguenza ognuno appare sospettato di rubare e di nascondere ed è pregiudicato aspramente ed offeso nella vita civile. Il paragrafo fu accettato.

Veramente pretendete troppo dalla inconseguenza umana, se essa proclama come massima a suo danno il diffidare ed a vostro utile la fiducia, se la vostra fiducia e il vostro diffidare li vedete con gli occhi del vostro interesse privato e li dovete sentire col cuore dello stesso, vostro interesse privato.

Venne portato ancora un motivo contro l'impiego vitalizio, un motivo che non si sa se più ridicolo o disprezzabile. Anche perché non possa in alcun modo venir menomata la libera volontà dei privati, dovrebbero essere solo permessi impiegati revocabili.

Certo la dignità è tanto soddisfacente quanto inaspettata, che l'uomo possieda una libera volontà che non sia da limitarsi in alcun modo. Gli oracoli che sinora noi abbiamo uditi eguagliarono gli oracoli primitivi di Dodona; il legno li divideva; la libera volontà non possedeva alcuna qualità civile. Come possiamo comprendere ora questo repentino e ribelle ingresso della ideologia, poiché in rapporto alle idee abbiamo avanti a noi solo successori di Napoleone?

La volontà del proprietario di foreste richiede la libertà di poter trattare con i ladri forestali secondo le proprie comodità e secondo i modi che a lui proprietario sembrano i più convenienti e quindi pure i meno costosi. Questa volontà vuole che lo Stato gli lasci lo scellerato a sua discrezione. Richiede «plein pouvoir». Non combatte la limitazione della libera volontà, combatte il modo di questa limitazione che tanto limita quello che riguarda non solo il ladro forestale, ma pure il possessore della legna. Non vuole questa libera volontà molte libertà? E non è inaudito che si osi nel XIX secolo limitare «in tal modo e tanto» la libera volontà di quei privati che danno, le leggi pubbliche? Anche il testardo riformatore, il libero arbitrio, deve entrare nel seguito delle buone ragioni, le quali hanno per guida la sofistica dell'interesse. Solamente questa liberà volontà deve possedere modi di vita, deve essere una libera volontà previdente e leale, una libera volontà che sa dirigersi in modo che le sue sfere coincidano con le sfere dell'arbitrio di quei privati privilegiati; il tronco di legno si lancia sullo spirito del razionale volere. Che varrebbe questo spirito dove la volontà è legata, come schiava di galera, al banco dei rematori dell'interesse più meschino e meno generoso?

Il punto elevato di questo intero ragionamento si riassume nella seguente osservazione: «Se pure si possono impiegare i reali sorveglianti forestali e di caccia per tutta la vita, non potrebbero fare altrettanto i Comuni ed i privati per massime difficoltà». Come se non vi fosse l'unica difficoltà che qui agiscono invece di servi dello Stato, servi privati. Come se l'impiego vitalizio non fosse diretto appunto contro i privati pericoli. «Rien n'est plus terribile que la logique dans l'absurbité», cioè niente è più terribile della logica dell'egoismo.

Questa logica cambia i servi del proprietario di foreste in autorità di Stato; le autorità dello Stato in servi del proprietario di foreste. Le articolazioni dello Stato, le determinazioni dei singoli magistrati, tutto deve ridursi a mezzo del proprietario di foreste, ed il suo interesse deve apparire come l'anima determinante del meccanismo intero. Tutti gli organi dello Stato diventano orecchi, occhi, braccia, gambe, con i quali l'interesse del proprietario di foreste ode, vede, afferra, corre.

Al § 62 la Commissione propone, come chiusa aggiuntiva, la richiesta di un certificato d'irreperibilità, rilasciato dall'usciere delle tasse, dal sindaco e da due presidenti della municipalità del luogo di domicilio del ladro.

Al § 20 la Commissione aveva proposto: nella provincia del Reno il magistrato locale deve assegnare ai proprietari di foreste danneggiati i colpevoli, il lavoro dei quali verrà computato in deduzione di quelli che il proprietario è obbligato a fornire in servizio delle strade comunali. Venne per contro obbiettato «che i borgomastri non potevano venire impiegati come esecutori per conto di singoli membri del comune, ed i lavori dei colpevoli non potevano venire considerati come compensi per servizi che dovevano eseguirsi da giornalieri pagati o da persone di servizio».

Il relatore nota: «Se anche è un carico per i signori borgomastri di tenere al lavoro gli svogliati, colpevoli di delitti forestali, è nella funzione di questi magistrati di ricondurre al dovere amministrati disubbidienti e cattivi; e non è una bella azione condurre sulla buona via il reo?! Chi ha nel paese maggiori mezzi nelle mani dei signori borgomastri?»

Il Landtag accettò la proposta.

GAZZETTA RENANA, n. 305 (1° novembre 1847)

Il buon signor borgomastro deve prendere sopra di sé un peso e compiere una buona azione, affinché il signor proprietario di foreste possa sopportare, senza spese, i propri doveri presso il comune. Con lo stesso diritto potrebbe il proprietario di foreste pretendere che il borgomastro si trasformasse in suo maestro di cucina o cantiniere in capo. Non è una buona azione da parte del borgomastro se egli tiene in buono stato cucine e cantine degli amministrati? Il delinquente condannato non è un amministrato del borgomastro, ma del guardiano di prigione. Non perde appunto il borgomastro mezzi e dignità della sua posizione, se da capo del comune lo si fa esecutore della volontà dei singoli membri del comune, se lo si muta da borgomastro in maestro di correzione? Non vengono offesi gli altri membri del comune, se il loro povero lavoro in servizio della comunità viene abbassato a lavoro di punizione in servizio di singoli individui?

Però è superfluo svelare queste sofisticherie. Il saggio relatore può essere così benevolo da dire a noi stessi come persone prudenti giudicano frasi umane. Egli fa parlare un proprietario di foreste ad un proprietario di campi, in questo modo: «Se ad un possessore di beni venisse tagliata la messe, il ladro direbbe: «io non ho pane, perciò prendo alcune spighe dal terreno che voi possedete», come il ladro del legname dice: «io non ho legna da ardere, perciò io rubo legna». Il proprietario dei poderi è protetto dall'art. 444 del codice criminale, che commina una pena da 2 a 5 anni di prigione per il taglio di spighe; il proprietario di boschi non ha una così forte protezione».

In quest'ultima esclamazione bieca di invidia del proprietario di foreste sta un'intera confessione di fede. Proprietario di campi, perché sei tu così generoso, se si tratta del mio interesse? Perché è già provveduto al tuo interesse. Dunque nessuna illusione. La generosità o non costa niente, o frutta qualche cosa. Dunque possessore di poderi, tu non accechi il possessore di boschi? Dunque possessore di foreste non accecare il borgomastro!

Quest'intermezzo proverebbe come poco senso «di buone azioni» possiamo avere nelle nostre discussioni; non prova l'intera discussione che motivi umani e morali trovano qui solo come frasi il loro ricovero? Ma l'interesse è avaro anche nelle frasi. Le trova se è necessario, se il loro esito è buono. Perché, se si è persuaso, il sangue gli scorre più veloce, arriva perfino a buone azioni, che ad altri costano ma a lui fruttano, a parole lusinghiere, a dolcezze, ed il tutto viene solo sfruttato per fare del delinquente un produttore in favore del proprietario di foreste, per poterlo impiegare comodamente come un capitale, quale è diventato il delinquente stesso. Non si tratta di abusare del borgomastro a vantaggio del delinquente, ma di abusarne a vantaggio del proprietario di boschi. Che cosa meravigliosa che venga assicurato un bene, benché problematico, al delinquente. Ancora un esempio di questo punto umano, incidentale!

Relatore: «La legge francese non conosce il cambiamento della pena del carcere in lavoro per la foresta; egli ritiene questa una savia e benefica disposizione, poiché il soggiorno in carcere non conduce sempre al miglioramento, ma molto spesso al peggioramento dell'individuo.»

Dapprima, quando di un innocente se ne faceva un colpevole, quando un deputato notava riguardo al raccoglitore di legna caduta che si metteva questo in carcere assieme ai ladri abituali, allora le prigioni erano buone. Repentinamente gli istituti di miglioramento si sono trasformati in istituti di peggioramento, poiché in questo momento è utile per l'interesse del proprietario di foreste, che le prigioni peggiorino. Sotto il miglioramento del delinquente s'intende un miglioramento dell'interesse, miglioramento che i delinquenti hanno l'ufficio magnanimo di rendere a' proprietari di foreste.

L'interesse non ha memoria perché esso pensa solo a sé. Una cosa donde gli viene utile a sé stesso, non la dimentica. Non gli vengono contraddizioni, poiché con sé stesso non cade in contraddizione.

È un improvvisatore continuo perché non ha alcun sistema, ma solamente espedienti.

Mentre i motivi umani ed onesti non hanno altro che

Ce qu'au bal nous autres sots humains,

Nous appelons faire tapisserie,

sono gli espedienti, gli agenti più attivi nel meccanismo ragionante dell'interesse. Noi notiamo sotto questi espedienti due che ritornano continuamente in queste discussioni e formano la categoria principale «i buoni motivi» e «le conseguenze dannose.»

Noi vediamo ora il relatore della Commissione, ora un altro membro del Parlamento coprire ogni ambigua determinazione con lo scudo di buoni e sani motivi, innanzi agli strali della contraddizione. Vediamo ogni conseguenza di vedute morali e giuridiche rifiutata col richiamo alle conseguenze dannose e pericolose. Esaminiamo un momento questi larghi espedienti «par excellence», questi espedienti per tutto ed alcuni altri ancora.

L'interesse sa oscurare il diritto con la prospettiva delle conseguenze svantaggiose, per mezzo delle sue azioni nel mondo esterno; sa lavare il torto per mezzo di buoni motivi per i quali il diritto ritorna nel mondo de' suoi pensieri.

Il diritto ha conseguenze cattive nel mondo esterno sotto gli uomini cattivi; il torto ha buoni motivi nel petto del bravo uomo che lo decreta; entrambi però, i buoni motivi e le conseguenze svantaggiose, dividono la proprietà, non trattano la cosa 'in relazione a sé stessa, non il diritto come un oggetto indipendente, ma lo cacciano fuori del mondo immedesimandolo in sé stesso; motivi e conseguenze adunque manovrano dietro le spalle del diritto.

Che cosa sono le conseguenze svantaggiose? Che tra queste non si deve comprendere alcuna conseguenza svantaggiosa per lo Stato, la legge, gli accusati, è provato dalla nostra intera trattazione. Che inoltre sotto conseguenze dannose non si comprende alcuna conseguenza dannosa per la sicurezza civica, vogliamo, in poche parole mostrare all'evidenza.

Abbiamo già udito da membri del Landtag, come la norma «che ognuno deve provare dove ha avuto la sua legna» s'immischi rigorosamente ed offensivamente nella vita cittadina ed abbandoni ogni cittadino a chicanes vessatorie. Un'altra norma dichiarava ladro colui sotto la guardia del quale venisse a trovarsi legna rubata, e ciò benché un deputato dichiarasse: «Questo può diventare pericoloso per qualche uomo onesto». Il § 66 condanna ogni cittadino che compera una scopa che non è una scopa monopolizzata, ad una pena da 4 settimane a due anni di lavori forzati; a questo paragrafo un deputato fa il commento: «questo paragrafo minaccia gli abitanti dei circoli di Elberfeld, Leunep e Solmgen tutti assieme della pena del carcere.» Infine si è militarizzata la sorveglianza e l'amministrazione della polizia forestale e della caccia, benché l'art. 9 della procedura penale conosca solo impiegati, sotto la sorveglianza dei procuratori di Stato che possono immediatamente da questi essere perseguitati, ciò che non è il caso per i militari.

Si minaccia con ciò e la indipendenza del tribunale e la libertà e la sicurezza dei cittadini.

Molto meno adunque che trattarsi di conseguenze svantaggiose per la sicurezza cittadina, questa era invece trattata come una particolarità di conseguenze svantaggiose.

Che sono adunque le conseguenze svantaggiose? È svantaggioso ciò che è svantaggioso all'interesse del proprietario di foreste. Se adunque le conseguenze del diritto non sono favorevoli al suo interesse, sono conseguenze dannose. E qui l'interesse è sagace. Egli non vede ciò che mostrano gli occhi, egli vede persino quello che solo scopre il microscopio. Il mondo intero gli è una spina in un occhio, un mondo di pericoli, appunto perché non è il mondo di uno, ma di molti interessi. L'interesse privato si tratta come scopo finale del mondo. Se il diritto non realizza questo interesse, è un diritto inopportuno, contrario allo scopo. Un diritto svantaggioso all'interesse privato è dunque un diritto con conseguenze svantaggiose.

Dovrebbero essere i buoni motivi migliori delle conseguenze svantaggiose?

L'interesse non pensa, calcola. I motivi sona i suoi numeri. Il motivo è una ragione per elevare i fondamenti del diritto; e chi dubita che l'interesse privato non avrà qui molte ragioni? La bontà del motivo consiste nella flessibilità accidentale con la quale sa tirare il fatto oggettivo a cullare sé e gli altri nell'inganno che non si debba pensare una buona cosa, ma per una cosa cattiva basti il buon pensiero.

Riprendendo il nostro filo, riportiamo qualche cosa di quello che venne raccomandato, come buona azione, al borgomastro.

Nel § 34 dalla Commissione venne proposta una diversa dicitura nella maniera che segue:

«Se la comparsa del sorvegliante verbalizzante è cagionata dall'accusato, questi deve deporre le spese relative, in precedenza, al tribunale forestale».

Lo Stato ed il tribunale non devono far niente gratuitamente nell'interesse dell'accusato; devono in anticipazione farsi pagare, e con ciò in modo manifesto viene aggravata la differenza fra il denunziante e l'accusato.

Una bella azione! Solo un'unica bella azione! Un regno per una bella azione! Ma l'unica bella azione proposta deve compierla il signor borgomastro in vantaggio del proprietario di boschi. Il borgomastro è il rappresentante delle belle azioni, la vostra espressione è umanizzata; si creata è per sempre chiusa la serie delle belle azioni col peso con cui s'è imposto al borgomastro il sacrificio triste. Se il borgomastro in servizio dello Stato e a vantaggio morale del delinquente deve fare più del suo dovere, non dovevano i signori proprietari di foreste chiedere allo stesso meno di quello che è il loro interesse?

Si potrebbe credere definita la risposta a questa questione già nella parte finora trattata dei dibattiti, ma si errerebbe. Passiamo alla determinazione delle pene.

«Un deputato dello Stato dei cavalieri tiene sempre non ancora per sufficientemente compensato il proprietario di foreste se gli tocca la multa oltre la restituzione del valore semplice, che spesso non sarebbe esigibile.»

Un deputato della città nota: «Le sanzioni di questo paragrafo (15) potrebbero condurre alle conseguenze più serie. Il proprietario di foreste ottiene in questo modo tre risarcimenti, cioè il valore, la pena quadrupla, sestupla o ottupla ed ancora un particolare risarcimento di danni, spesso determinato in modo affatto arbitrario e che sarà più il risultato di una finzione che della realtà. In ogni caso gli sembra che dovrebbe venir ordinato che il risarcimento speciale debba venir prestabilito dal tribunale forestale e pronunciato nella sentenza. Che la prova del danno sia data separatamente e non possa venir basata sul protocollo, sta nella natura stessa delle cose.» Fu spiegato contro ciò, dal relatore e da altri membri, come il maggior valore qui allegato si possa abbandonare in parecchi casi da loro disegnati. Il paragrafo fu accettato.

Il delitto diviene una lotteria, nella quale il proprietario di boschi, se la fortuna vuole, può guadagnare avidamente.

Il proprietario di foreste può perdere un maggior valore, ma può anche fare un buon guadagno. che ha in sé il valore semplice più la multa quadrupla, sestupla, ottupla. Se riceve oltre il valore semplice ancora il particolare risarcimento di danni, in ogni caso è puro guadagno la multa quadrupla, sestupla, ottupla. Un membro dell'ordine dei cavalieri crede che le multe devolute al proprietario non sieno alcuna garanzia sufficiente perché spesso non sono esigibili, e non saranno mai tali se oltre di esse vi sono da riscuotere il valore ed il risarcimento dei danni. Vedremo del resto, come a questa non esigibilità sa strappare i suoi pungiglioni.

Può il proprietario di foreste assicurare meglio la sua legna, come è succeduto qui, dove è cambiato il delitto in una rendita? Un abile capitano cambia l'attacco se ha una occasione infallibile di vittoria trionfale; così il proprietario muta il sogno economico sul valore della legna, che col furto da valore probabile si trasforma in sostanza certa. Al proprietario di foreste deve garantirsi non solo la sua legna, ma anche l'affare che con la legna potrebbe concludere, mentre gli omaggi ch'egli presenta al suo procuratore dello stato consistono in ciò, ch'egli non lo paga. È un pensiero esemplare quello che muta la pena del delitto da vittoria del diritto contro gli attentati al diritto, in vittoria dell'egoismo contro gli attentati all'egoismo.

Richiamiamo l'attenzione del nostro lettore a preferenza sulla disposizione del paragrafo 14, una disposizione, per la quale si deve liberarsi dall'abitudine di ritenere le «leges barbarorum» per leggi di barbari. La pena simile come tale alla ristaurazione del diritto, bene da distinguersi dalla restituzione del valore e dal risarcimento dei danni, dalla ristaurazione della proprietà privata, cade da una pena pubblica ad una composizione privata; le multe non vanno nelle casse dello Stato, ma in quella privata del proprietario di boschi.

Un deputato delle città pensa a dir vero: «ciò contraddice alla dignità dello Stato e al principio di una doverosa legislazione penale»; ma un deputato dei cavalieri si appellò al sentimento del diritto e dell'onestà, dell'assemblea per la protezione dell'interesse del proprietario di foreste; dunque egli s'appellò al diritto dell'interesse.

I popoli barbari fanno pagare all'accusato per un dato delitto una certa pena in danaro. L'idea della pena pubblica venne dapprima in contrapposto all'opinione, che vedeva nel delitto solo un'offesa all'individuo; ma sono ancora da trovarsi il popolo e la teoria che hanno il piacere di rivendicare all'individuo la privata e la pubblica pena.

Un completo qui pro quo deve aver sedotto gli stati provinciali. I legislatori proprietari di foreste scambiano per un momento le persone e come legislatori e come proprietari di foreste. Una volta si fanno pagare la legna come proprietari di foreste; un'altra volta come legislatori si fanno pagare il delittuoso carattere del ladro, con che a caso si trova che il proprietario è pagato tutte e due le volte.

Non siamo dunque più all'epoca del semplice «droit des seigneurs». Siamo giunti dall'epoca del diritto pubblico all'epoca del diritto patrimoniale raddoppiato, elevato a potenza. I proprietari di patrimoni utilizzano il progresso del tempo, che è la confutazione delle loro domande, per usurpare non solo la pena privata, secondo il concetto dei barbari, ma pur anche quella secondo le idee dei moderni. Con la restituzione del valore ed inoltre con un particolare risarcimento di danni non esiste più alcun rapporto tra il ladro del legname e il proprietario del bosco, poiché il danneggiamento della legna è completamente cessato. Entrambi, ladro e proprietario, sono ritornati al loro stato primitivo. Il proprietario di boschi col furto del legname è offeso solo quanto al legname, ma non quanto al diritto. Il diritto deve considerare solo il lato morale del delinquente; l'essenza delittuosa dell'azione non è l'attacco al legno materiale, ma l'attacco al diritto di proprietà, la realizzazione del carattere contrario al diritto. Il proprietario di foreste ha delle pretese private sul carattere legale del furto, e cosa è l'inasprimento della pena nei casi di recidiva, se non una pena del carattere delittuoso dell'azione? O può avere il proprietario dei boschi crediti privati dove non può avere alcuna pretesa privata? Il proprietario di foreste era lo Stato prima del furto? No, ma lo diventa dopo. Il legno possiede una meravigliosa qualità: tosto ch'esso vien rubato comunica al suo proprietario la qualità di Stato che prima non possedeva.

Il proprietario di foreste può ottenere che gli sia restituito ciò che gli venne preso. Lo Stato restituirà al proprietario quanto a questo fu preso, e farà ciò se oltre al diritto privato ottiene anche il diritto di Stato sul delinquente; così deve anche lo Stato venir defraudato, così deve lo Stato essere pure la proprietà del proprietario di foreste. Il legname del ladro porta adunque un secondo Cristoforo sul suo blocco rubato; porta lo Stato stesso sul suo dorso.

La pena pubblica è l'agguagliamento del delitto con la ragione di Stato: è perciò un diritto dello Stato, ma è un diritto dello Stato ch'esso tanto poco può cedere a gente privata, come un individuo non può cedere la sua coscienza ad un altro. Ogni diritto dello Stato contro il delinquente è contemporaneamente un diritto pubblico del delinquente. I rapporti di questo con lo Stato non possono venir cambiati per alcune divergenze tra membri dello Stato in un rapporto di privati.

Se si volesse permettere anche allo Stato stesso l'abbandono del suo diritto, il suo suicidio, l'abbandono del suo dovere, sarebbe sempre non solo una trascuratezza, ma un delitto.

Il proprietario di boschi non può adunque ricevere dallo Stato un diritto privato sulla pena pubblica, inquantoché in sé e per sé egli non possiede su di essa alcun diritto concepibile.

Se mi figuro l'azione delittuosa di un terzo come una sorgente di utile non giustificato da un diritto, non divento io suo complice? O non sono io suo complice perché su di lui ricade la pena, su di me l'utile? La colpa non è diminuita se un privato abusa della sua qualità di legislatore per arrogare a sé i diritti dello Stato per il diritto di un terzo. La frode di denaro pubblico dello Stato è un delitto di Stato e le multe non sono denaro pubblico dello Stato.

Il ladro è sottratto al proprietario di foreste, ma il proprietario di foreste ha utilizzato il ladro per rubare allo Stato stesso. Come ciò sia letteralmente vero, lo prova il § 19, che non ristà dal prendere solo la multa, ma anche il corpo e la vita. Secondo il § 19, vien dato il delinquente forestale interamente nelle mani del proprietario di foreste per il lavoro forestale ch'egli presta, la qual cosa, secondo un deputato della città, può condurre a gravi inconvenienti. Questo deputato vuol richiamare l'attenzione sul pericolo di tale disposizione pel caso di persone dell'altro sesso.

Un deputato dei cavalieri dà l'eterna replica memorabile «che è tanto necessario quanto utile che nella discussione di un progetto di legge prima se ne discutano e stabiliscano i principii; che però, dopo che questo è avvenuto, non si può ritornare alla discussione di ogni singolo paragrafo». Con ciò il paragrafo venne accettato senza opposizione.

Se siete abile, capace di procedere da cattivi principii, ottenete un diritto immancabile a cattive conseguenze.

Voi potrete a dir vero, pensare che la nullità del principio si manifesta nella enormità delle sue conseguenze, ma se possedete la sua immagine del mondo comprenderete che il prudente spinge, sino alle ultime conseguenze ciò che gli è riuscito una volta. Ci maraviglia solo che il proprietario di foreste non possa riscaldare le sue stufe con il legname rubato. Qui la questione si riferisce non al diritto, ma al principio al quale il Landtag desidera di restare; quella conseguenza non sarebbe affatto straordinaria.

In diretta opposizione con il dogma soprastabilito, un breve sguardo retrospettivo ci insegna che sarebbe stato necessario discutere ad ogni paragrafo nuovi principii. Si sono invece fatti votare, all'improvviso ed a distanza, paragrafi con disposizioni dipendenti fra loro, e, dopo la votazione dei primi paragrafi, si lasciarono cadere persino le apparenze delle condizioni sotto le quali, solo, i primi erano accettabili.

GAZZETTA RENANA, n. 307 (3 novembre 1847)

Quando si trattò al § 4 di lasciare ai sorveglianti denuncianti la stima, un deputato della città notò: «se non venisse accettata la proposta di lasciar andare le multe nella cassa dello Stato, la disposizione in discorso sarebbe doppiamente pericolosa». Ed è chiaro che l'ufficiale forestale non ha lo eguale motivo di stima, se egli tassa per lo Stato o per il suo padrone.

Si era così facili nel discutere questo punto, si lasciò l'apparenza, come se il § 14 che lascia il denaro delle multe al proprietario di foreste, potesse venire respinto. Questa dipendenza non viene affatto toccata; il § 14 è accettato, il denaro delle multe è assegnato alla cassa privata del proprietario di foreste. Il motivo principe, anzi l'unico motivo, che venne addotto per ciò, è che l'interesse del proprietario di foreste non sia sufficientemente coperto con la restituzione del semplice valore. Ma nel § 15 che si è votato, si dà al proprietario di foreste la multa e gli si decreta oltre al semplice valore anche un particolare risarcimento di danni, perciò è un valore presuntivo, come se esso proprietario non avesse già ottenuto un di più con la multa triplicatagli. Si è persino votato che le multe non sono sempre esigibili. Si fa dunque come se si volesse subentrare allo Stato solo in rapporto al denaro, ma al § 19 si getta la maschera e si rivendica non solo il denaro, ma il delinquente stesso, non solo la borsa dell'uomo, ma l'uomo. In questo punto esce fuori il metodo surrettizio netto e disinvolto, chiaramente cosciente di sé, e non ristà dal proclamarsi come principio.

Il semplice valore ed il risarcimento di danni davano manifestamente al proprietario di foreste solo un credito privato verso il ladro forestale — e per la realizzazione di tale debito gli stanno aperti i tribunali civili. Se il ladro forestale non può pagare, il proprietario di foreste si trova nella posizione di un privato che ha un debitore insolvibile e perciò non ottiene alcun diritto a lavori forzati, prestazioni di servizio, in una parola proprietà corporale temporanea del debitore. La multa: mentre il proprietario di foreste si rivendica la multa, si rivendica come abbiamo veduto, oltre il diritto privato, un diritto di Stato dal delinquente. Ma, mentre il proprietario di foreste si aggiudicava la multa, dissimulava nel modo più prudente che egli s'aggiudicava la multa stessa. Desiderava la multa solo come denaro, la desidera adesso come pena, riconosce ora trionfante che per mezzo della multa ha cambiato il diritto pubblico in sua proprietà privata. Invece di retrocedere davanti a queste conseguenze delittuose, tiene la conseguenza come pretesa, appunto perché è una conseguenza. Se si sostiene il sano ed umano criterio che l'assegnare, l'abbandonare un individuo ad un altro come temporanea proprietà corporale contraddice al nostro ed a ogni diritto, si risponde scotendo le spalle che i principii furono discussi, benché non vi sieno stati né principii né discussioni. In questo modo il proprietario di foreste ottiene subdolamente per mezzo della multa la persona del ladro forestale. Il § 19 manifesta chiaramente il doppio senso del paragrafo 14.

Così si vede che il § 4 avrebbe dovuto essere impossibile per il § 14; il 14 per il 15; il 4 per il 19; il 19 in sé, ed avrebbe dovuto inoltre rendere impossibile l'intero principio punitivo, appunto perché in esso appariva la completa abbiezione di questo principio. Non si può applicare più abilmente il «divide et impera». Al paragrafo precedente non si pensa al seguente, si dimentica il precedente. L'uno è già discusso, l'altro non ancora: così entrambi sono, per motivi opposti, sottratti ad ogni discussione. Il principio riconosciuto è però il senso del diritto e della equità nella protezione dell'interesse del proprietario di foreste, che sta in diretta opposizione con il sentimento del diritto e dell'equità a sostegno degl'interessi di chi possiede vita e libertà, di chi possiede umanità e Stato, di chi non possiede altro che sé stesso. Però siamo molto lontani. Il proprietario di foreste riceve in luogo di un tronco di legno un ex-uomo.

Shylock: Savio tra i savî giudici; fu detto

  Così: dunque sbrighiamoci.

Porcia:  Un momento

  Attendi ancora: ancor v'è da osservare

  Una cosa: dal titolo concessa

  Non ti è goccia di sangue: prendi dunque

  Col titolo la tua libbra di carne;

  Ma, mentre tagli, guarda che non versi

  Solo una goccia di sangue cristiano,

  O quanto tu possiedi è confiscato

  Per una legge veneta a favore

  Dello Stato.

Graciano.   O saggezza! Guarda, Ebreo,

Quale giudice saggio!

Shylock.    Dice questo,

Proprio, la legge?

Porcia.   Guarda tu negli atti!

Su che fondate voi la pretesa alla proprietà del corpo del ladro forestale? Sulla multa. Abbiamo dimostrato che non avete alcun diritto alla multa. Facciamone astrazione.

Quale è il vostro motivo fondamentale?

Che venga, assicurato l'interesse del proprietario di foreste, quando anche ne andasse rovinato il mondo del diritto e della libertà. È per voi fisso indiscutibilmente che il vostro danno di legna debba compensarsi in qualunque modo dal ladro forestale. Questo fondamento legnoso del vostro ragionamento è così putrido che uno sola folata d'aria del sano intelletto lo spezza in mille rottami.

Lo Stato può e deve dire: io garantisco il diritto contro ogni accidente. Il diritto solo è in me immortale, e perciò vi mostro la mortalità del diritto mentre lo tolgo. Ma allo Stato non è possibile né lecito di dire: un interesse privato, un'esistenza fissa della proprietà, una sorveglianza forestale, un albero, una scheggia di legno, tutto è garantito contro ogni caso, tutto è immortale.

Nulla può lo Stato rendere invulnerabile contro le condizioni dell'infinito, contro il caso. Così poco la vostra proprietà potrebbe venir garantita dallo Stato contro ogni accidente prima del delitto, come poco può il delitto sconvolgere nell'opposto senso quest'incerta natura della vostra proprietà. Naturalmente lo Stato assicurerà l'interesse privato in quanto può essere assicurato da leggi nazionali e da regole preventive ragionevoli, ma lo Stato non può concedere alle vostre pretese sul delinquente alcun altro diritto che il diritto dei creditori privati, la protezione della giurisdizione civile. Se non potete per questa via, a cagione della mancanza di mezzi del delinquente, procurarvi alcun compenso, non ne segue punto che ogni via legale per questa compensazione è cassata. Il mondo non esce dai suoi cardini per ciò; lo Stato non abbandona la via maestra della giustizia e voi avete imparato la caducità di tutte le cose terrene, una esperienza che vi apparirà, data la vostra religiosità, appena come una piccante novità, o, più meravigliosamente, come una tempesta, un incendio, una febbre. Se però lo Stato rende il delinquente vostra temporanea proprietà temporale, sacrifica la immortalità del diritto al vostro limitato interesse privato. Prova adunque al delinquente la mortalità del diritto, mentre dovrebbe provargliene nella pena l'immortalità. Quando Anversa, al tempo del Re Filippo, avrebbe potuto facilmente tener lontani gli Spagnuoli dal proprio territorio, mediante inondazioni, la corporazione dei beccai non lo permise, perché avea i buoi grassi nelle praterie. Voi chiedete che lo Stato ceda il suo territorio spirituale affinché il vostro legno sia vendicato.

Deve riferirsi ancora su alcune disposizioni secondarie del § 19. Un deputato della città nota: «secondo la legislazione attuale vennero computati otto giorni di prigione come equivalenti ad una multa di 5 talleri. Non esiste alcun fondamento per una variazione». (In particolare di stabilire 14 giorni invece di 8). Allo stesso paragrafo la commissione aveva proposto la seguente aggiunta: «che in ogni caso la prigionia non dovrebbe durare meno di 24 ore». Quando si notò che questo minimo era troppo forte, un membro dello stato dei cavalieri allegò per contro che la legge forestale francese non contiene una pena minore di 3 giorni. Lo stesso deputato che compensava 5 talleri di multa con 14 giorni di prigione invece che con 8, contro la determinazione della legge francese, resiste, per devozione alla stessa, a cambiare 3 giorni in 24 ore. Il deputato summenzionato della città notava inoltre «almeno sarebbe molto duro sostituire ad una pena pecuniaria di 5 talleri 14 giorni di prigione per un furto di legname che non si può affatto considerare come un delitto da punirsi severamente. Da ciò seguirebbe che i solvibili verrebbero puniti una sola volta, mentre gli altri doppiamente». Un deputato dei cavalieri nota che nei dintorni di Clèves verrebbero commessi molti delitti forestali solo per venir accolti nelle prigioni e riceverne il vitto. Non prova appunto questo deputato dei cavalieri ciò che vuol contraddire, che la pura difesa personale contro la fame e la mancanza di tetto spingono la gente al delitto forestale? È questo terribile bisogno una circostanza aggravante?

Il summenzionato oratore della città: «la già biasimata restrizione del vitto deve ritenersi troppo dura, e per ladri forzati interamente imperdonabile». Da parecchie parti venne lamentato che la diminuzione del vitto sino a pane ed acqua è troppo dura. Un deputato dei comuni notò che nel circolo del governo di Treviri tale metodo è già introdotto e che s'è dimostrato molto efficace.

Perché l'onorevole oratore vuol trovare a Treviri appunto nel pane e nell'acqua la causa della buona azione; perché non appunto nel rinforzamento dello spirito religioso del quale il Landtag tanto e così commoventemente seppe parlare?

Chi avrebbe allora sospettato che l'acqua ed il pane fossero i veri mezzi di grazia! In certe discussioni si credeva di riprodurre il santo parlamento inglese, ed ora? Invece di preghiere, di fiducia e di canti, acqua e pane, prigione e lavoro ufficiale. Come si fa mostra di generosità con parole per procurare agli abitanti della provincia del Reno una sedia nel cielo; come si è di nuovo generosi con parole per flagellare un'intera classe di renani con pane ed acqua e lavoro nella foresta; una fantasia questa che un proprietario olandese di piantagioni appena si permetterà contro i suoi negri. Che prova il tutto? Che è facile essere santi, quando non si vuol essere umani. Così si comprenderà il passo: «La disposizione del § 23 venne trovata da un membro del Landtag inumana; essa venne ciò nonostante accettata». All'infuori dell'inumanità nient'altro è detto di questo paragrafo.

L'intera nostra trattazione ha mostrato come il Landtag ha degradato la forza esecutiva, gli ufficiali amministrativi, l'essenza del querelato, l'idea dello Stato, il delitto stesso e la pena a mezzi materiali dell'interesse privato. Si troverà conseguente che anche il giudizio legale sia trattato come semplice mezzo e la validità del giudizio come superflua formalità.

Al § 16 la Commissione desidera discutere la parola «valido», poiché con la sua accettazione nelle ricognizioni contumaciali verrebbe dato ai ladri di legna un mezzo nelle mani per sottrarsi al rincrudimento della pena nei casi di recidiva; per contro parecchi deputati protestarono e notarono che si doveva rimettere nel § 6 del progetto la espressione «giudizio valido», che la Commissione proponeva di togliere. Questa designazione del giudizio non è senza considerazione giuridica in questo posto come nel paragrafo accettato. Di certo verrebbe adempiuta più facilmente e più abbondantemente l'intenzione di una più severa pena per recidivi, se ogni prima sentenza giuridica bastasse per motivare l'applicazione delle pene più severe. Sia però da considerare, che se, in questo modo, si vuole sacrificare un vero principio di diritto agli interessi della protezione forestale, interessi fatti risaltare dal relatore, non si può spiegare se non come la lesione di una proposizione fondamentale, indiscutibile della procedura, che ad un giudizio, il quale non ha ancora alcuna consistenza legale, venga attribuita una tale azione.

Un altro deputato della città propose del pari il rigetto dell'emendamento della commissione. Lo stesso urta contro le disposizioni del diritto penale, pel quale non può aversi mai un incrudimento di pena, finché la prima non sia fissata da un giudizio valido.

Il relatore replicò: «Il tutto è una legge eccezionale, dunque anche una disposizione eccezionale, come la proposta ammissibile.» Proposta della commissione per la cancellazione di «valido» approvata.

Il giudizio esiste solo per constatare la recidiva. Le forme legali sembrano alla inquietudine cupida dell'interesse privato come ostacoli. molesti e superflui di una pedante etichetta di diritto. Il processo è solo una scorta sicura che si dà all'avversario per mandarlo in prigione, una semplice preparazione all'esecuzione e dove vuole essere di più viene ridotto al silenzio.

L'angoscia dell'egoismo spia, calcola, combina come si possa sfruttare per sé la violazione del diritto dell'avversario e lo si previene con le più prudenti manovre. Si urta nel diritto stesso come ostacolo per far valere irrefrenabilmente il proprio privato interesse e si tratta il diritto quindi come un ostacolo. Si mercanteggia, si contratta con esso, lo si storna qui e là con una proposizione fondamentale, lo si fa tacere per mezzo di richiami i più supplichevoli al diritto dell'interesse, gli si picchia sulle spalle, gli si sussurra all'orecchio, che sono eccezioni e che non v'è regola senza eccezione; si cerca di indennizzare il diritto che gli si permette contro l'avversario col terrorismo e con la dolcezza, ed inoltre, per la lubrica elasticità di coscienza, con la quale lo si tratta, come garanzia del querelato e come oggetto indipendente.

L'interesse del diritto deve parlare in quanto esso è il diritto dell'interesse, ma deve tacere tosto che urta con questo. Il proprietario di foreste il quale ha punito, è conseguente che sia anche esecutore, poiché, è manifesto, lo è, quando dichiara valido un giudizio che non ha valore legale.

Quale illusione veramente pazza è quella di avere un giudice imparziale in generale, se il legislatore è partigiano? Come può esservi un giudizio disinteressato se la legge è egoistica? Il giudice può solo formulare puritanamente l'egoismo della legge, può solo applicarla senza riguardi. L'imparzialità è adunque solo nella forma, ma non nel contenuto del giudizio. II contenuto è anticipato nella legge. Se il processo non è nient'altro che una forma senza contenuto, tale cicaleccio formale non ha alcun valore indipendente. Secondo questa veduta il diritto cinese diventerebbe francese se lo si sforzasse nella procedura francese, ma il diritto materiale ha la sua forma di processo necessaria innata, ed il bastone appartiene così necessariamente al diritto cinese, e così necessariamente al contenuto della procedura medioevale appartiene la tortura come forma di processo, come appartiene ai processi pubblici liberi, secondo la loro natura, una forma pubblica dettata, non dall'interesse privato, ma dalla libertà. Il diritto e la procedura sono così poco indifferenti l'uno presso l'altro, quasi come le forme delle piante e degli animali non sono indifferenti rispetto alla carne ed al sangue degli animali stessi.

Vi deve essere uno spirito che animi quello della procedura e quello della legge, poiché la procedura è solo il modo di vivere della legge, dunque la manifestazione della sua vita interna.

Certi pirati rompono le gambe e le braccia dei prigionieri per non farseli sfuggire. Per assicurarsi il delinquente forestale, il Landtag non ha solo rotte le braccia e le gambe al diritto, ma gli ha trapassato il cuore. Noi giudichiamo il suo merito (del Landtag) per la reintroduzione del nostro processo in alcune categorie, come una cosa nulla; noi dobbiamo riconoscere per contrario la sincerità e la conseguenza che dà ad un contenuto non libero, una forma non libera. Si introduce materialmente l'interesse privato, che non sopporta la luce della pubblicità, nel nostro diritto; gli si dà anche la sua forma adatta, procedimento pacifico, affinché almeno non si produca e nutrisca alcuna illusione pericolosa, vanitosa. Noi riteniamo per un dovere di tutti i renani, ed in particolare di tutti i giuristi renani, di dirigere in questo momento la loro attenzione principale alla sostanza del diritto affinché non ce ne resti la maschera vuota. La forma non ha alcun valore, se non è la forma del corrispondente contenuto.

Le proposte della Commissione appena ora discusse, col voto favorevole del Landtag, sono il punto sostanziale della intera discussione, poiché la collisione fra l'interesse della sorveglianza forestale ed i principii del diritto, principii di diritto sanzionati dalla nostra legge, entra nella coscienza del Landtag stesso.

Il Landtag ha votato su ciò, se siano da sacrificarsi i principii del diritto all'interesse della sorveglianza forestale o l'interesse della sorveglianza forestale ai principii del diritto, e l'interesse ha vinto il diritto. Si è persino detto che la legge intera è una legge eccezionale, e da ciò segue che ogni disposizione eccezionale vi è permessa. Si limitava (il Landtag) indi a tirare conseguenze che il legislatore ha trascurate.

Dove il legislatore dimentica che si tratta di eccezioni alla legge e non di una legge, dove fa valido il punto di vista legale, là principalmente l'attività del nostro Landtag entrò con tatto sicuro giustificando e completando e lasciò l'interesse privato dare legge al diritto, dove il diritto deve dare- legge all'interesse privato.

Il Landtag ha adunque fatto completamente il suo dovere. Ha, a ciò chiamato, rappresentato un interesse particolare e lo ha trattato come ultimo scopo finale. Che calpestasse perciò il diritto, è una semplice conseguenza del suo compito, poiché l'interesse è per sua natura cieco, senza misura ed unilaterale; in una parola è istinto naturale senza legge; e può dare legge ciò che è anarchico? L'interesse privato è così poco reso capace di legislazione pel fatto che è posto sul trono del legislatore, come un muto, al quale si metta in mano un portavoce di enorme lunghezza, è reso capace di parlare.

Abbiamo seguito solo con repugnanza queste noiose e scipite discussioni, ma lo ritenemmo un dovere per mostrare con un esempio che cosa sia da aspettarsi da una riunione di stati una volta chiamata sul serio a legiferare.

Ripetiamo ancora una volta che i nostri stati provinciali hanno compiuto il loro compito come rappresentanti di stati, ma siamo con ciò ben lungi dal giustificarli. Il renano doveva vincere in loro lo stato provinciale, l'uomo doveva vincere in loro il proprietario di foreste. È a loro assegnata legalmente non solo la rappresentanza dell'interesse particolare, ma anche quella degli interessi della provincia: e i due compiti sono così contraddittori, che non si poteva dubitare un momento in caso di conflitto il sacrificio della rappresentanza degl'interessi particolari a quelli della provincia! Il senso del diritto e della legge è il provincialismo più significativo del renano; ma si capisce da sé che l'interesse particolare, come non conosce patria, così non conosce provincia, come non conosce l'universale, così non conosce lo spirito locale.

In diretta contraddizione con la immaginazione di quello scrittore — quale immaginazione romantica, ed ideale! — che vuol trovare in una rappresentanza di interessi particolari profondità d'animo inesplorabili e le sorgenti più grandi di forme individuali e proprie di moralità; mentre essa rappresentanza toglie tutte le differenze naturali e spirituali e pone sul trono al loro posto una determinata astrazione immorale, insensata e senza animo, astrazione di una determinata coscienza ai suoi interessi sottomessa come schiava.

Il legno resta legno in Siberia come in Francia; il proprietario di foreste resta proprietario di foreste in Kamschiadsca come nella provincia del Reno. Se adunque legno e proprietario di legno danno leggi come tali, queste leggi non differiscono in nulla fra di loro, se non per il punto geografico e la lingua nella quale son date. Questo materialismo abbietto, questo peccato contro lo spirito santo dei popoli e della umanità è una conseguenza immediata di quella dottrina che la Prussiana gazzetta di Stato predica al legislatore: per una legge sulla legna pensare solo alla legna e alla foresta e non sciogliere i singoli problemi materiali politicamente, cioè non in relazione all'intero senso morale dello Stato.

I selvaggi di Cuba credevano l'oro il feticcio degli Spagnuoli. Gli celebrarono una festa, gli cantarono intorno, poi lo gettarono in mare. I selvaggi di Cuba, se avessero assistito ad una seduta degli stati provinciali renani, non avrebbero ritenuto il legno come il feticcio dei renani? Ma una tale seduta avrebbe loro insegnato che al feticismo si collega il culto degli animali ed i selvaggi di Cuba avrebbero gettato in mare le lepri per salvare gli uomini.


Ultima modifica 2021.04.11